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Oggi 3 aprile 2014 entrano in vigore le nuove parcelle degli avvocati: cosa cambia
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2014, il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247.
La determinazione del compenso professionale dell'avvocato, è stata oggetto, negli ultimi anni, di significativi interventi da parte del legislatore, a partire dal c.d. decreto Bersani del 2006, per proseguire con l'art. 13, L. 31 dicembre 2012, n. 247 ed ora del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, essendosi "passati" dalla tariffa ai parametri, e cioè da un sistema di calcolo del compenso dell'avvocato svincolato da criteri quantitativicollegati al numero di atti difensivi redatti o dal numero di udienze cui il difensore ha partecipato, ad un compenso unitario per ogni fase processuale(svincolato dalla "intensità" della attività difensiva), compenso determinato da parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia.
Con la normativa parametrica si è superato il previgente rigido modello tariffario, foriero tra l'altro di complesse controversie giudiziarie, con un elastico criterio di determinazione dei compensi, ed incentivando la libera negoziazione
preventiva del compenso.
L'attuale disciplina consente, invece, un rapido svolgimento dell'attività di determinazione/liquidazione del compenso del professionista, a tutela sia del consumatore che si rivolge al professionista, che del professionista medesimo nell'esercizio dell'attività professionale.
La disciplina parametrica, infatti, ha introdotto un sistema di "costi prevedibili" e corrisponde a principi di semplificazione ed equità. È uno strumento di facile e immediata consultazione per gli operatori del diritto e per i cittadini che potranno avere a disposizione uno strumento di immediato orientamento.
La disciplina parametrica ha avuto un nuovo impulso dalla L. n. 247 del 2102, anche in ordine alla procedura per l'approvazione del decreto ministeriale
parametrico.
Infatti, in base all'art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247 (norma che ha riconosciuto al Consiglio nazionale forense il potere/dovere di formulare una proposta di parametri da sottoporre al Ministro della Giustizia per l'emanazione del successivo decreto), il Consiglio nazionale forense in data 24 maggio 2013 ha trasmesso al Ministro della Giustizia il relativo progetto, dopo che lo stesso era stato inviato agli ordini ed alle associazioni indicate nella legge.
A seguito della trasmissione del riferito progetto da parte del Consiglio nazionale forense al Ministro della Giustizia -e del parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato, sez. Consultiva per gli atti normativi 24 ottobre 2013, n. 4514, oltre che del "parere" delle competenti Commissioni Camera e Senato- è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2014 il D.M. n. 55 del 2014 (che entra in vigore a decorrere da oggi, 3 aprile 2014, giorno successivo alla pubblicazione del decreto), che prevede e disciplina i parametri per la determinazione dei compensi agli avvocati (parametri, di cui va sottolineata e ribadita la natura meramente orientativa e mai vincolante).
Il D.M. n. 55 del 2014, nel dettare la disciplina dei nuovi parametri, non si discosta dalla struttura del previgente D.M. n. 140 del 2012; contiene, però, novità rilevanti:
- ripristina le spese forfettarie nella misura del 15% e
- precisa l'ambito di operatività del decreto.
Infatti il D.M. n. 55 del 2014 ha risolto alcuni "dubbi" sull'ambito applicativo del precedente D.M. n. 140 del 2012, statuendo che «Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalle legge».
La riportata disciplina si discosta, quindi, da quella di cui al D.M. n. 140 del 2012, prevedendo che il ricorso ai parametri non è più limitato ai casi di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale, ma è previsto anche in altri casi:
- quando il compenso non è stato determinato in forma scritta;
- in ogni caso di mancanza di accordo;
- nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi;
- per prestazioni officiose previste dalla legge.
I parametri, non sono più destinati solo a soggetti qualificati, ma sono indirizzati anche al soggetto fruitore della prestazione e dei servizi legali.
L'art. 1, D.M. n. 55 del 2014 conferma, quindi, che in ordine al compenso prevale la volontà delle parti (avvocato/cliente).
Con la struttura parametrica del previgente D.M. n. 140 del 2012 e del vigente D.M. n. 55 del 2014. si è superata la criticità del previgente sistema delle tariffe forensi in ordine alla difficoltà ed imprevedibilità di determinazione del compenso dell'avvocato e dei costi del servizio legale, criticità superata operando una valutazione della quantità media di attività necessaria per la definizione di un giudizio e stabilendo in relazione alla intensità del lavoro un equo compenso.
Con la sostituzione del previgente sistema tariffario con i parametri, è stato introdotto un sistema con costi prevedibili, che consente al cliente di determinare, anche se in via orientativa, sia la somma che il cliente deve pagare al suo avvocato, sia la somma che la parte vittoriosa potrebbe recuperare dalla parte rimasta soccombente in seguito a liquidazione da parte del giudice.
Con la nuova struttura parametrica nella determinazione del compenso professionale, si è semplificato il sistema rendendo lo strumento dei parametri immediatamente intellegibile a chiunque, in quanto consente all'utente una immediata valutazione economica dei costi/benefici dell'azione legale che intende intraprendere, utente che non è solo il soggetto qualificato (e cioè il magistrato - avvocato) ma anche il fruitore dei servizi legali. Ciò è stato possibile anche svincolando la determinazione del compenso da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti ovvero di udienze partecipate.
Nella determinazione del compenso il D.M. n. 55 del 2014 ha fatto riferimento, per ogni singola tipologia di causa, ad una tipologia standard di attività, determinando numericamente e quantitativamente il compenso "equo" per ogni singola fase.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (G.U. 2 aprile 2014, n. 77)
La traccia dell'atto giudiziario di diritto amministrativo e la soluzione proposta
La traccia dell'atto giudiziario di diritto penale e la soluzione proposta